Art. 2.
(Comitato di coordinamento).

      1. È istituito un comitato, composto dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della provincia di Como e dal presidente della provincia di Sondrio, che assume le sue funzioni a seguito dell'emanazione della legge regionale di cui all'articolo 3. Al comitato sono delegate competenze esclusive per promuovere iniziative utili al coinvolgimento di finanziatori privati, nazionali o esteri, finalizzate alla definizione di uno o più piani economico-finanziari per la progettazione, la realizzazione e la gestione dei trafori alpini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c).
      2. Il comitato, salva autorizzazione alla ratifica del Parlamento ove prevista dalla Costituzione, è autorizzato a definire rapporti di carattere internazionale con i competenti organi della Confederazione elvetica, per le finalità di cui al comma 1.

 

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